DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2024 - Beneficio della riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Anno 2024. (24A04077)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali» Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante«Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191» Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il«Codice dell'ordinamento militare» Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 45, comma 2, laddove e' stabilito al: primo periodo che «Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificita' dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, e' riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennita' di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.» secondo periodo che «La misura della riduzione e le modalita'...

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