DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell''articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;

Sentite le associazioni imprenditoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;

    2. Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

    3. CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

    4. SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

    5. SUAP: lo sportello unico per le attivita' produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

    6. CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Si riporta il testo del n. 14 dell'Allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

    Allegato 1 - n. 14. Procedimento di prevenzione degli incendi:

    legge 26 luglio 1965, n. 966;

    regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

    legge 7 dicembre 1984, n. 818.

    .

    - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge

    23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

    Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

    Ministri):

    Art. 17 (Regolamenti). -1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

    Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

    b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

    c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

    d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

    e).

    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

    Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

    4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

    Gazzetta Ufficiale.

    4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

    a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

    b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

    c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

    d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

    e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali

    .

    4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1

    del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.

    .

    - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.

    - Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto-legge 31

    maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122:

    Art. 49 (Disposizioni in materia di conferenza di servizi). - 1. All'art. 14...

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