DECRETO 10 agosto 2011 - Turn over del personale degli Enti di ricerca. (12A03527)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 66, comma 14, primo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", e successive modificazioni, secondo cui, per l'anno 2010, gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'art. 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;

Visto l'art. 35, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" che ha soppresso il secondo periodo del comma 14, dell' art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, secondo cui in ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non puo' eccedere le unita' cessate nell'anno precedente;

Visto l'art. 35, comma 3, del predetto decreto n. 207 del 2008, che, in ragione di quanto disposto dal precedente comma 2, dello stesso articolo, stabilisce che "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell' art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneita' di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico";

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica", ed in particolare l'art. 9, comma 9, che dopo il primo periodo dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 aggiunge i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento...

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