Decreto Nº 24536 della Corte Suprema di Cassazione, 01-12-2016

ECLIECLI:IT:CASS:2016:24536CIV
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Date01 Dicembre 2016
Subject MatterCIVILE
Ritenuto
la S.a. COFACO nORES INDÚSTRIA DE CONSERVAS, con ricorso dél\28
luglio 2015, ha impugnato per cassazione, nei confronti della s.p.a. Generale Conserve, la sentenza
emessa tra le stesse parti dalla Corte d'Appello di Milano n. 422/2015 del 14-26 gennaio 2015;
che resiste, con controricorso, la s.p.a. Generale Conserve
Considerato
che deve dichiararsi l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 391, primo
comma, secondo periodo, cod. proc. civ.;
che, infatti, con distinti atti del
14
ottobre 2016 e del 21 ottobre 2016, entrambi depositati il 26
ottobre 2016, la S.a. COFACO AORES INDÚSTRIA DE CONSERVAS e la s.p.a. Generale
Conserve hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare al predetto ricorso e di accettare tale
rinuncia;
che, in considerazione della adesione alla rinuncia da parte della s.p.a. Generale Conserve non
sussistono i presupposti per pronunciare la condanna della rinunciante alle spese del presente grado
del giudizio nei confronti della controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016
1
Civile Decr. Sez. 1 Num. 24536 Anno 2016
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 01/12/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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