Decreto Nº 17439 della Corte Suprema di Cassazione, 31-07-2014

ECLIECLI:IT:CASS:2014:17439CIV
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Date31 Luglio 2014
Subject MatterCIVILE
pervenute osservazioni;
Visto l'art. 391 c.p.c., come modificato dall'art. 15, D.Lgs. n. 40 del 2
febbraio 2006, giusta il quale nei casi di estinzione del processo per
rinuncia, come è quello di specie, qualora non occorra decidere altri ricorsi
contro lo stesso provvedimento, il presidente provvede con decreto che ha
efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione
dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto
medesimo;
Ritenuto che tale norma è di immediata applicazione in quanto essa non
concerne le regole relative alla proposizione del ricorso per cassazione;
Ritenuto che ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P. Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
i
Roma,
OZIA
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLEAR
IL
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1116,..20.14
Il Funrno
GU4IZ4I4O
Marecllo I1M1tciNA
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17439 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 31/07/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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