Decreto Nº 16311 della Corte Suprema di Cassazione, 03-07-2017

ECLIECLI:IT:CASS:2017:16311CIV
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Date03 Luglio 2017
Subject MatterCIVILE
Il Presidente
Ritenuto
che la S.A. Bottega Veneta, con ricorso del 25 novembre 2013, ha impugnato per
cassazione, nei confronti della s.n.c. Bottega Fiorentina di Aronni Romana e Lucchi Gianluca e di
Aronni Romana, titolare dell'impresa A.R. Florence, la sentenza emessa (anche) tra le stesse parti.
dalla Corte d'Appello di Firenze n. 917/13 in data 27 maggio-11 giugno 2013;
che resistono, con controricorso, la s.n.c. Bottega Fiorentina di Aronni Romana e Lucchi
Gianluca e Aronni Romana, titolare dell'impresa A.R. Florence.
Considerato
che deve dichiararsi l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 391, primo
comma, secondo periodo, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto dell' 1 l aprile 2017, depositato in data 14 giugno 2017, sottoscritto per
adesione alla rinuncia dalla s.n.c. Bottega Fiorentina di Aronni Romana e Lucchi Gianluca e da
Aronni Romana, titolare dell'impresa A.R. Florence, ha dichiarato di rinunciare al predetto ricorso;
che, in considerazione della predetta adesione alla rinuncia, non sussistono i presupposti per
pronunciare alcuna condanna alle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017
Civile Decr. Sez. 1 Num. 16311 Anno 2017
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 03/07/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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