Decreto Nº 14927 della Corte Suprema di Cassazione, 20-07-2016

ECLIECLI:IT:CASS:2016:14927CIV
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Date20 Luglio 2016
Subject MatterCIVILE
Ritenuto
che la s.p.a. Interporto Sud Europa (ISE), con ricorso del 17 ottobre 2014, ha
impugnato per cassazione, nei confronti dell'Istituto Diocesano Sostentamento del Clero di Caserta
(I.D.S.C.) la sentenza emessa tra le stesse parti dalla Corte d'Appello di Napoli n. 1890/2014 in data
21 marzo-30 aprile 2014;
che resiste, con controricorso, l'Istituto Diocesano Sostentamento del Clero di Caserta
(I.D.S.C.)_
Considerato
che deve dichiararsi l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 391, primo
comma, secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto del maggio 2016, depositato in data 21 giugno 2016, sottoscritto per
adesione alla rinuncia dell'istituto Diocesano Sostentamento del Clero di Caserta (I.D.S.C.), la
s.p.a. lnterporto Sud Europa (ISE) ha dichiarato di rinunciare al predetto ricorso;
che, in considerazione della adesione alla rinuncia da parte dell'Istituto Diocesano
Sostentamento del Clero di Caserta (I.D.S.C.), non sussistono i presupposti per pronunciare la
condanna della rinunciante alle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016
Il Presidente
Civile Decr. Sez. 1 Num. 14927 Anno 2016
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 20/07/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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