CIRCOLARE 8 marzo 2012, n. 2 - Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, c.d. «decreto salva Italia» - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni. (12A07404)

  1. Premessa.

Come noto, nell'ambito della recente manovra, recante misure per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, con l'art. 24 e' stata introdotta una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici. Considerati il rilevante impatto delle norme e le numerose richieste di chiarimento pervenute dalle amministrazioni, con la presente circolare, condivisa nei contenuti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS - gestione ex INPDAP, si ritiene opportuno fornire delle indicazioni interpretative per un'omogenea applicazione della disciplina soprattutto relativamente agli aspetti di impatto sul rapporto di lavoro o di impiego, mentre gli aspetti propriamente pensionistici saranno trattati in apposita circolare dell'Ente previdenziale. 2. Limiti di eta' per la permanenza in servizio.

Le recenti norme hanno previsto dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, hanno abrogato il regime delle finestre per la decorrenza del trattamento ed hanno introdotto il sistema contributivo pro-rata per le anzianita' maturate successivamente al 1° gennaio 2012. In generale, il regime dell'art. 24, applicabile dal 1° gennaio 2012, prevede la «pensione di vecchiaia», conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, e la «pensione anticipata», conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, fermo restando quanto previsto dai commi 14, 17 e 18 del medesimo articolo.

Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP, uomini e donne, il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'anno 2012 si consegue al compimento del 66° anno di eta' (commi 6 e 7 dell'art. 24) in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni. Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l'accesso al pensionamento e' altresi' condizionato all'importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianita' contributiva effettiva di 5 anni.

Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni uomini il requisito per il diritto alla pensione anticipata nell'anno 2012 si consegue alla maturazione del 42° anno e un mese di anzianita' contributiva (comma 10 dell'art. 24). Per le lavoratrici il requisito per il diritto alla pensione anticipata nell'anno 2012 si consegue alla maturazione del 41° anno e un mese di anzianita' contributiva. I predetti requisiti contributivi sono poi incrementati di un mese nell'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013. La domanda di pensione anticipata da parte di un lavoratore che abbia un'eta' anagrafica inferiore a 62 anni comporta delle penalizzazioni sul trattamento a meno che non ricorrano le condizioni previste dal comma 2-quater dell'art. 6 del d.l. n. 216 del 2011, introdotto dalla legge di conversione n. 14 del 2012. In base a quest'ultima previsione, le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianita' contributiva entro il 2017, qualora l'anzianita' contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Il requisito di eta' anagrafica per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ed il requisito dell'anzianita' contributiva per la maturazione del diritto alla pensione anticipata sono poi soggetti ad aggiornamento per effetto dell'applicazione del sistema di adeguamento alla speranza di vita (comma 12 dell'art. 24). Si segnala che con decreto interministeriale 6 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2011, n. 289) e' stato determinato l'incremento dei requisiti a decorrere dall'anno 2013.

E' opportuno chiarire che, in base alla legge (commi 3 e 14), i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianita'. Pertanto, anche se sono ancora in servizio, tali dipendenti non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianita' maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Ne consegue che per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011 (sia per eta', sia per anzianita' contributiva di 40 anni indipendentemente dall'eta', sia per somma dei requisiti di eta' e anzianita' contributiva - c.d...

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