DECRETO 9 luglio 2008 - Emanazione del nuovo statuto.

IL PRESIDENTE

Visto lo statuto di Ateneo;

Vista la delibera del Comitato tecnico organizzatore del 20 febbraio 2008 che approvava il nuovo statuto dell'Universita' telematica Pegaso;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Universita' telematica Pegaso e' integralmente sostituito dal nuovo statuto che e' qui allegato sotto la lettera A) formando parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Lo statuto entrera' in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - serie generale.

Art. 3.

Il direttore amministrativo provvedera' alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Napoli, 9 luglio 2008

Il presidente: Iervolino

Allegato A

STATUTO DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO Delibera del 20 febbraio

2008

Art. 1.

  1. E' istituita l'Universita' telematica «Pegaso», di seguito denominata Universita', con sede centrale in Napoli.

  2. L'Universita' nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita' e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali.

  3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Universita', ai sensi dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

  4. L'Universita' appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed e' dotata di personalita' giuridica.

  5. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e disciplinare in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

    Art. 2.

  6. L'Universita' e' promossa e sostenuta dalla societa' «Universita' Telematica Pegaso S.p.a.» con sede in Napoli, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e procede ai relativi mezzi e servizi specifici, necessari, indispensabili e strumentali per il funzionamento e perseguimento dei fini anzidetti.

  7. Allo sviluppo dell'Universita' potranno altresi' concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

  8. Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

  9. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Universita' sviluppa la ricerca e svolge attivita' didattiche sperimentali nonche' attivita' a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.

  10. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.

  11. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi.

  12. L'Universita' puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attivita' di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attivita' didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. La partecipazione e' deliberata dal consiglio di amministrazione.

  13. L'Universita' puo' definire convenzioni dirette a regolare le modalita' di collaborazione alle attivita' di societa' e/o di altri organismi. La collaborazione e' deliberata dal consiglio di amministrazione.

  14. L'universita' regola con specifica convenzione o contratto i rapporti con il soggetto promotore al fine del perseguimento dei propri fini istituzionali e dei relativi mezzi e servizi specifici, necessari, indispensabili e strumentali per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei fini anzidetti.

  15. L'Universita' per le proprie iniziative didattiche e di ricerca puo' costituire sedi all'estero, con riguardo all'ordinamento del paese nel quale ha luogo l'iniziativa e sempre nel rispetto dell'ordinamento universitario italiano, anche mediante la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.

    Art. 3.

  16. Sono organi centrali della Universita':

    1. il consiglio di amministrazione;

    2. il presidente;

    3. il comitato esecutivo;

    4. il rettore;

    5. il senato accademico;

    6. il nucleo di valutazione interno;

    7. il collegio dei revisori dei conti.

  17. Costituiscono strutture accademiche, didattiche e di ricerca:

    1. i consigli di facolta';

    2. i consigli di corso di laurea;

    3. i dipartimenti.

    Art. 4.

  18. Il consiglio di amministrazione e' cosi' composto:

    1. dal presidente del consiglio di amministrazione della societa' «Universita' Telematica Pegaso S.p.a.» o suo delegato;

    2. dall'amministratore delegato dell'Universita' ove nominato;

    3. da fino a nove rappresentanti designati dalla societa' «Universita' Telematica Pegaso S.p.a.»;

    4. dal rettore;

    5. da un rappresentante dei docenti;

    6. da un rappresentante del Governo designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca su richiesta del consiglio di amministrazione dell'Universita';

    7. dal direttore amministrativo che svolge funzioni anche di segretario verbalizzante;

    8. dal direttore generale, allorche' nominato.

  19. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' il cui importo minimo e' determinato con delibera del consiglio stesso.

  20. La mancata designazione di uno o piu' componenti non inficia la validita' di costituzione del consiglio.

  21. Il consiglio di amministrazione nomina tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' e il vice presidente. L'amministratore delegato, ove il consiglio di amministrazione decida di nominarlo, puo' essere scelto anche al di fuori del consiglio. Il consiglio di amministrazione stabilisce le deleghe conferite all'amministratore delegato.

  22. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

  23. Ad ogni scadenza del mandato il consiglio di amministrazione della societa' «Universita' Telematica Pegaso S.p.a.» attiva le procedure per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Universita' telematica «Pegaso».

  24. Durante il triennio ugualmente il consiglio di amministrazione della societa' «Universita' Telematica Pegaso S.p.a.» attiva le procedure per la nomina anche di un solo o piu' componenti in caso di integrazione del numero dei consiglieri stessi e della loro sostituzione.

    Art. 5.

  25. Spettano al consiglio di amministrazione i piu' ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Universita'. Il consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Universita', al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

  26. Il consiglio di amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e ne assicura lo svolgimento delle attivita', ferme restando le competenze del senato accademico e dei consigli di facolta' per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico.

    Il consiglio di amministrazione:

    1. delibera l'indirizzo generale dello sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali e ne delibera i relativi programmi;

    2. nomina il rettore tra le personalita' del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro;

    3. delibera l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;

    4. sentito il parere del rettore, nomina un rettore vicario tra personalita' di riconosciuto valore scientifico, imprenditoriale, culturale e del lavoro, che esercita le funzioni del rettore per apposita delega o in caso di assenza o impedimento dello stesso o per cessazione anticipata della carica del rettore;

    5. sentito il parere del rettore, nomina uno o piu' pro-rettori tra i docenti dell'Ateneo che eserciteranno funzioni su specifiche deleghe del rettore;

    6. nomina i presidi delle facolta';

    7. nomina i...

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