DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2012, n. 46 - Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive relative alla metrologia. (12G0066)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/ CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/ CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Abrogazione delle norme attuative delle direttive abrogate

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867, di attuazione della direttiva 71/349/CEE relativa alla stazzatura delle cisterne di natanti, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 3, sono abrogati a decorrere dal 1° dicembre 2015 i seguenti decreti:

  1. decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799, di attuazione della direttiva 71/347/CEE relativa alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali;

  2. decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, di attuazione della direttiva 75/33/CEE relativa ai contatori di acqua fredda, per la parte che non e' gia' abrogata dall'articolo 21, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

  3. decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 874, di attuazione della direttiva 76/765/CEE relativa agli alcolometri e densimetri per alcole;

  4. decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 875, di attuazione della direttiva 76/766/CEE relativa alle tavole alcolometriche;

  5. decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 12 settembre 1988, n. 435, di attuazione della direttiva 86/217/CEE relativa ai manometri per pneumatici degli autoveicoli, con conseguente cessazione a decorrere dal 1° dicembre 2015 degli effetti di conferimento di forza di legge alla medesima direttiva ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

    3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ed all'articolo 3, sono abrogati a decorrere dal 1° dicembre 2015 i seguenti decreti legislativi:

  6. decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 800, di attuazione della direttiva 71/317/CEE relativa ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi;

  7. decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 801, di attuazione della direttiva 74/148/CEE relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media.

    Avvertenza:

    - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al

    Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    La direttiva 2011/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18

    marzo 2011, n. L. 71.

    Il testo degli articoli 9 e 24 della legge 15 dicembre

    2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recitano:

    "Art. 9. Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione elettronica,

    2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia

    1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del

    Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alle direttive 2009/127/CE del Parlamento europeo e del

    Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva

    2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del

    Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE

    relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori,

    2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25

    novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE

    che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e

    2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE del

    Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive

    71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE,

    76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recanti le norme di attuazione delle direttive 2009/136/CE e

    2009/140/CE sono adottati attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo

    1. agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno

    2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n.

    269.

    3. All'art. 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31

    luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

    6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli integrati, anche con i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, cosi' come definiti precedentemente, puo' essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacita' trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'art. 1

    della legge 13 dicembre 2010, n. 220

    .

    4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati, altresi', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  8. garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita';

  9. rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla

    Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il

    4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto

    1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi...

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