DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 188 - Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

Coming into Force14 Dicembre 2021
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2021/11/29/21G00199/ORIGINAL
Enactment Date08 Novembre 2021
Published date29 Novembre 2021
Official Gazette PublicationGU n.284 del 29-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 40
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019 - 2020, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 e l'allegato A, numero 1;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto

  1. Il presente decreto reca disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, di seguito denominata «direttiva».

Art 2.

Dichiarazioni di autorita' pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale

  1. E' fatto divieto alle autorita' pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non e' stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

  2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonche' l'obbligo di risarcimento del danno, l'interessato ha diritto di richiedere all'autorita' pubblica la rettifica della dichiarazione resa.

  3. Quando ritiene fondata la richiesta, l'autorita' che ha reso la dichiarazione procede alla rettifica immediatamente e, comunque, non oltre quarantotto ore dalla ricezione della...

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