DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2020, n. 36 - Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonche' di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. (20G00053)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE;

Vista la rettifica della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 - e, in particolare, gli articoli 11 e 12;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5, che autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita';

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), ed in particolare l'articolo 1, comma 900;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 114-quater, comma 1, la parola: «membro» e' sostituita dalla seguente: «comunitario»;

  1. all'articolo 114-septiesdecies, comma 1, le parole: «128-bis,» sono soppresse;

  2. all'articolo 128: 1) al comma 1, le parole: «commi 6-bis, 6-ter e 6-quater» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6-bis e 6-ter»;

    2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), e), ed e-bis), e 4.»;

  3. all'articolo 128-duodecies, comma 3-bis, le parole: «del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono soppresse;

  4. all'articolo 144, comma 5-bis, dopo le parole: «, l'inosservanza degli obblighi previsti» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 120-decies o». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato [Cost. 72] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.» L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. La direttiva (UE) 2366/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 23 dicembre 2015. La rettifica della direttiva (UE) 2366/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 126 del 23 maggio 2018. Il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 123 del 19 maggio 2015. Il testo degli articoli 11 e 12 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° settembre 2016, n. 204, cosi' recita: «Art. 11. (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla disciplina e alle finalita' del regolamento (UE) n. 751/2015, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

  5. ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 751/2015, prevedere le sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal Titolo VIII, Capi V e VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti;

  6. stabilire l'entita' delle sanzioni amministrative introdotte o modificate ai sensi della lettera b) in modo che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile alle societa' o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ovvero del 10 per cento del fatturato quando tale importo e' superiore a 5 milioni di euro e il fatturato e' disponibile e determinabile, e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

  7. prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT