DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2019, n. 114 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (19G00126)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Vista legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 20;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la legge 9 novembre 2018, n. 128, concernente la modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2019;

Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, espresso nell'adunanza del 1° luglio 2019;

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari;

Considerato che sono state ottemperate le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari a eccezione di quella relativa al termine di redazione della sentenza perche' i termini di pubblicazione della stessa trovano piu' corretta e completa disciplina nell'articolo 100, comma 2, del codice di giustizia contabile, nonche' di quella relativa all'incompatibilita' del magistrato istruttore nel giudizio sul conto perche' e' necessario garantire i valori di imparzialita' e terzieta' del giudice anche in questo giudizio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 settembre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 6 del codice della giustizia contabile - Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita' 1. All'articolo 6 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole «nonche' le specifiche» sono inserite le seguenti: «per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice e»;

  1. al comma 4, le parole «Il pubblico ministero contabile puo'» sono sostituite dalle seguenti: «Il pubblico ministero contabile e le parti possono». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): Art. 20 (Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di...

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