DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2015, n. 67 - Attuazione della direttiva 2013/38/UE recante la modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo dello stato di approdo. (15G00080)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo dello stato di approdo;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), il numero 7) e' sostituito dal seguente: «7) convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM 2006) di cui alla legge 23 settembre 2013 n. 113;»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo il numero 8), sono aggiunti, in fine, i seguenti: «8-bis) convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi del 2001 (AFS 2001) di cui alla legge 31 agosto 2012, n. 163;

8-ter) convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi, del 2001 (convenzione 'Bunker Oil' 2001) di cui alla legge 1° febbraio 2010, n. 19.»;

c) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera cc), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «cc-bis) "certificato di lavoro marittimo" il certificato di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006;

cc-ter) "dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo" la dichiarazione di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006.»;

d) all'articolo 2, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Tutti i riferimenti fatti nel presente decreto a convenzioni, codici e risoluzioni internazionali, inclusi quelli per i certificati e altri documenti, sono intesi come riferimenti a tali convenzioni, codici e risoluzioni internazionali nella loro versione aggiornata.»;

e) all'articolo 3, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale nave e' sottoposta a un'ispezione piu' dettagliata secondo le procedure istituite dal MOU di Parigi.»;

f) all'articolo 3, dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente: «5-bis. Le misure adottate per applicare il presente decreto non comportano una riduzione del livello generale di protezione dei marittimi previsto dal diritto sociale dell'Unione nei settori cui si applica il presente decreto, in confronto alla situazione gia' esistente in ciascuno Stato membro. Nell'attuare tali misure, se l'autorita' competente locale viene a conoscenza di una chiara violazione del diritto dell'Unione a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, essa informa immediatamente, conformemente al diritto e alla pratica nazionali, qualsiasi altra autorita' competente interessata, al fine di intraprendere, se del caso, ulteriori azioni.»;

g) all'articolo 15, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'identita' della persona che presenta un esposto non e' rivelata al comandante o al proprietario della nave. L'ispettore assicura il mantenimento di garanzie di riservatezza degli esposti dei marittimi, ivi compresa la riservatezza durante i colloqui con i membri dell'equipaggio. L'autorita' competente locale informa, tramite l'autorita' competente centrale, l'amministrazione dello Stato di bandiera, eventualmente estendendone copia all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), degli esposti non infondati pervenuti e del seguito che vi e' stato dato.»;

h) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: «Art. 15-bis (Procedure per la gestione a terra degli esposti relativi alla CLM 2006). - 1. Nel caso in cui e' ricevuto un esposto da parte di un marittimo concernente una violazione delle prescrizioni della CLM 2006, inclusi i diritti dei marittimi, l'ispettore nel porto in cui ha fatto scalo la nave del marittimo effettua una prima indagine. 2. Se del caso, a seconda della natura dell'esposto, l'indagine iniziale include la valutazione del rispetto delle procedure per presentare un esposto a bordo previste ai sensi della regola 5.1.5 della CLM 2006. L'ispettore puo' anche eseguire un'ispezione piu' dettagliata in conformita' all'articolo 16 del presente decreto. 3. L'ispettore cerca, se del caso, di favorire una soluzione in relazione all'esposto a bordo della nave. 4. Nel caso in cui dall'indagine o dall'ispezione emerga una mancata conformita' che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, si applica detto articolo. 5. Qualora il comma 4 non si applichi e non sia stata trovata, a bordo della nave, una soluzione in relazione all'esposto di un marittimo relativo a materie contemplate dalla CLM 2006, l'ispettore ne da' immediata notifica allo Stato di bandiera chiedendo a quest'ultimo di presentare, entro un termine impartito, un parere e un piano di azione correttiva. Una relazione di ogni ispezione effettuata e' trasmessa per via elettronica alla banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 26. 6. Qualora non sia stata trovata una soluzione in relazione all'esposto a seguito dell'azione intrapresa conformemente al comma 5, l'autorita' competente locale, per il tramite dell'autorita' competente centrale, trasmette alla direzione generale dell'Ufficio internazionale del lavoro una copia della relazione dell'ispettore, accompagnata dall'eventuale risposta ricevuta dalla competente autorita' dello Stato di bandiera entro il termine impartito. Sono analogamente informate le pertinenti organizzazioni dei marittimi e degli armatori nello Stato. Inoltre, l'autorita' competente centrale presenta periodicamente alla direzione generale dell'Ufficio internazionale del lavoro dati statistici e informazioni riguardanti gli esposti in relazione ai quali e' stata trovata una soluzione affinche', sulla base delle azioni ritenute appropriate e opportune, sia tenuto un registro di tali informazioni che sia portato a conoscenza delle parti, incluse le organizzazioni dei marittimi e degli armatori, che potrebbero essere interessate ad avvalersi delle pertinenti procedure di ricorso. 7. Il presente articolo fa salvo l'articolo 15. L'articolo 15, comma 2, si applica altresi' agli esposti relativi a materie contemplate dalla CLM 2006.»;

i) all'articolo 21, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «1-bis. Qualora un'ispezione piu' dettagliata accerti condizioni di vita e di lavoro sulla nave difformi dalle prescrizioni della CLM 2006, l'ispettore segnala immediatamente le carenze al comandante della nave, stabilendo anche i termini previsti per la correzione delle stesse. 1-ter. Qualora un ispettore ritenga che le carenze siano rilevanti o qualora esse riguardino un possibile esposto a norma dell'allegato VI, parte A, punto 20, segnala le stesse anche alle pertinenti organizzazioni degli armatori e dei marittimi e puo': a) darne notifica a un rappresentante dello Stato di bandiera;

b) fornire alle competenti autorita' del successivo porto di scalo le informazioni pertinenti. 1-quater. Riguardo a materie legate alla CLM 2006, l'autorita' competente locale ha la facolta' di trasmettere copia della relazione dell'ispettore, corredata delle eventuali repliche pervenute entro il termine prescritto dalle competenti autorita' dello Stato di bandiera, al direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, affinche' l'azione possa essere valutata pertinente e idonea al fine di garantire che i dati in questione siano registrati e trasmessi ai soggetti eventualmente interessati ad avvalersi delle procedure di ricorso appropriate.»;

l) all'articolo 22, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. In caso di condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentino un evidente pericolo per l'incolumita', la salute o la sicurezza dei marittimi oppure di carenze che costituiscano una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della CLM 2006 (inclusi i diritti dei marittimi), l'autorita' competente locale assicura che la nave ispezionata sia sottoposta a fermo o che sia interrotto lo svolgimento dell'operazione durante la quale sono emerse le carenze. 2-ter. Il provvedimento di fermo o d'interruzione di un'operazione non e' revocato fino a quando non si sia posto rimedio alle carenze riscontrate oppure l'autorita' competente non abbia accettato un piano d'azione per correggere le carenze stesse e abbia accertato che il piano possa essere attuato in modo rapido. Prima di accettare un piano d'azione, l'ispettore puo' consultare lo Stato di bandiera.»;

m) all'articolo 22, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Qualora si proceda a un fermo, l'autorita' competente informa immediatamente per iscritto, e accludendo il rapporto d'ispezione, l'amministrazione dello Stato di bandiera o, quando cio' non sia possibile, il console o, in sua assenza, la piu' vicina rappresentanza diplomatica di tale Stato in merito a tutte le circostanze che hanno reso necessario l'intervento...

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