DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 203 - Riforma delle diposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220. (17G00217)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 9, 21, 33, 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, e, in particolare, l'articolo 33, che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e in particolare gli articoli 77 e 78;

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, recante revisione dei film e dei lavori teatrali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo e, in particolare, l'articolo 134, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 2 novembre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 ottobre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;

Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di liberta' e di responsabilita' degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo e dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia. 2. Il presente decreto, in particolare, detta disposizioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche, con riguardo ai profili organizzativi, procedimentali e sanzionatori. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse. - Si riportano i testi degli articoli 9, 21, 33, 76, 87 e 117 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.: «Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.» «Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto motivato...

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