DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 127 - Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00143)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale e' stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera d), con il quale il Governo e' delegato a introdurre norme per incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonche' di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilita' dei pagamenti, e l'articolo 9, comma 1, lettera g), con il quale il Governo e' delegato a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati del 18 giugno 2015 e della 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica dell'11 giugno 2015 e della V Commissione bilancio tesoro e programmazione della Camera dei Deputati del 9 giugno 2015;

Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati 1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Per specifiche categorie di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite. 3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'opzione ha effetto...

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