DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2016, n. 92 - Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. (16G00104)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante disposizioni di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l'articolo 1, commi 610 e 613;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35;

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Ritenuto che il tempestivo esercizio della delega consente, con l'attuazione anche parziale del regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 17, della legge 28 aprile 2016, n. 57, il mantenimento in servizio senza soluzione di continuita' e previo giudizio di conferma, dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, attesa l'imminente scadenza del periodo di proroga di cui all'articolo 1, commi 610 e 613, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2016;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Primo mandato dei magistrati onorari in servizio 1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2. 2. L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di eta'. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio...

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