DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 102 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (20G00120)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) n. 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, e, in particolare, l'articolo 17 che delega il Governo ad adottare disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2015/2193, nonche' per realizzare un riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, nel quale e' compresa la disciplina degli impianti di combustione medi;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) n. 2015/2193, nonche' il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, la parte quinta, relativa alla tutela dell'aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante il regolamento sulla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 febbraio 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2020;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 268, comma 1: 1) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;»;

2) la lettera mm) e' sostituita dalla seguente: «mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosita', correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;»;

  1. all'articolo 269: 1) al comma 4, lettera b), in fine il segno di interpunzione «;» e' sostituito dal seguente: «.» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I valori limite di emissione sono identificati solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo e sono riportati nell'autorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio di cui all'articolo 271, comma 18.»;

    2) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla variazione del gestore si applica la procedura di cui al comma 11-bis.»;

    3) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti: «11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento e' comunicata dal nuovo gestore all'autorita' competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, e' effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento. 11-ter. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorita' competente procede altresi' all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo. 11-quater. Le spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l'istruttoria relativa alle autorizzazioni di cui al presente articolo sono a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall'autorita' competente.»;

  2. all'articolo 270: 1) al comma 8, primo periodo, le parole «articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 281»;

    2) al comma 8-bis, le parole «ulteriori disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «specifiche disposizioni»;

  3. all'articolo 271: 1) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorita' competente una relazione con la quale si analizza la disponibilita' di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilita' tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorita' competente puo' richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.»;

    2) al comma 14, terzo periodo, le parole «articolo 272, comma 4, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 272, comma 4,»;

    3) al comma 18, secondo periodo, le parole «articolo 279, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 279, comma 2-bis»;

    4) al comma 20, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le difformita' accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorita' competente e all'autorita' competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento. L'autorizzazione stabilisce i casi in cui devono essere comunicate anche le difformita' relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale.»;

  4. all'articolo 272: 1) al comma 1, quinto periodo, le parole «nella parte III II,» sono sostituite dalle seguenti: «nella parte II»;

    2) al comma 1-bis, primo periodo, la parola «possono» e' sostituita dalla seguente: «puo'»;

    3) al comma 4, primo periodo, le parole «utilizzate, nell'impianto o nell'attivita', le sostanze o le miscele» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele» e dopo le parole «H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd» sono aggiunte le seguenti: «o quelle classificate estremamente preoccupanti,»;

  5. all'articolo 273-bis: 1) al comma 6, secondo periodo, le parole «L'adeguamento puo' essere altresi'» sono sostituite dalle seguenti: «L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorita' competente, puo' essere altresi'»;

    2) al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il rispetto dei termini di legge di cui al primo periodo, l'autorita' competente puo' stabilire appositi calendari e criteri temporali per la presentazione delle domande e delle comunicazioni previste dal presente comma.»;

    3) al comma 10, alla fine della lettera q) il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera q), e' aggiunta la seguente: «q-bis) impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni.»;

    4) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: «10-bis. Agli impianti previsti dal comma 10, lettera q-bis, si applicano i valori limite di emissione specificamente previsti dal presente decreto per gli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW...

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