DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2016, n. 43 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, in materia di controllo della Corte dei conti. (16G00051)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 79;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative e amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di universita' degli studi, ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed in particolare l'articolo 14;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, di cui all'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Udito il parere n. 3/2015/CONS delle Sezioni riunite della Corte dei conti, reso nell'adunanza dell'11 novembre 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti 1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, dopo le parole: «Province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «, degli enti locali, nonche' degli altri enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670» e in fine e' aggiunto il seguente periodo: «Nell'ambito delle predette funzioni di controllo, la Corte puo' chiedere alle amministrazioni pubbliche previste dal primo periodo dati economici e patrimoniali riferiti agli enti e agli organismi privati dalle stesse partecipati o finanziati in via ordinaria.»;

  1. il comma 3-bis, e' sostituito dal seguente: «3-bis. La Regione e le Province istituiscono con proprie disposizioni normative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con le competenti sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano.». 2. L'attivita' di vigilanza dei collegi dei revisori dei conti, istituiti ai sensi del comma 1, e' esercitata con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello della relativa costituzione. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1988, n. 178. - Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Universita' degli studi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2011, n. 195. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ( Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. Il testo dell'art. 79 e' il seguente: «Art. 79. - 1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea: a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

  2. con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'art. 78;

  3. con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

  4. con le modalita' di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3. 2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1. 3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle universita', incluse quelle non statali di cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti. 4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per se' e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea. 4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, e' pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'art. 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' ripartito...

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