DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 221 - Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a norma dell'articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122. (16G00231)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi di appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 e, in particolare, l'articolo 24, commi 11 e 12, che delega il Governo ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale;

Visto, in particolare, l'articolo 24, comma 13, che prevede che, qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al citato comma 11, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi;

Visto, altresi', l'articolo 24, comma 15, che stabilisce che dall'attuazione della citata delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonche' che, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al citato comma 11 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso e' emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016);

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione. Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Visti, in particolare, gli articoli 155 e 157 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativi alla determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana Il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 152 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione 1. All'articolo 152, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora non sia possibile acquisire espressa dichiarazione da parte dell'autorita' marittima o consolare straniera dell'avvenuta presa in consegna da parte di quest'ultima dell'atto di...

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