DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 98 - Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (17G00105)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000;

Visto il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, recante disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;

Visto il libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, e in particolare l'articolo 18 e l'allegata Tabella 3 relativa alle tariffe per le operazioni di motorizzazione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l'articolo 8, commi 1, lettera d), e 5;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, concernente regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo alla immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 20 aprile 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 marzo 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della citata legge n. 124 del 2015;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e della giustizia;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Documento unico di circolazione e di proprieta' 1. A decorrere dal 1° luglio 2018, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprieta' degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile. 2. Nella carta di circolazione di cui al comma 1, di seguito denominata «documento unico», sono annotati: a) i dati tecnici del veicolo;

  1. i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

  2. i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;

  3. i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero. 3. Nel documento unico sono, altresi', annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprieta' e sulla disponibilita' del veicolo, annotati presso il PRA, nonche' di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalita', anche telematiche, previste con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' competente al rilascio della carta di circolazione, che ha validita' di certificazione dei dati in essa contenuti, ferma restando la responsabilita' dell'Automobile club d'Italia, di seguito ACI, per i dati relativi alla proprieta' e alla locazione finanziaria dei veicoli, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Si riporta l'art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana: «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo'...

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