DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40 - Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. (21G00047)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 74, e, in particolare, l'articolo 4, comma 5-bis

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e, in particolare, l'articolo 379

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, per le disabilita' e per gli affari regionali e le autonomie

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

  1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformita' dei relativi principi e criteri direttivi, revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza piu' elevati e la piu' ampia partecipazione da parte delle persone con disabilita'.

    NOTE

    Avvertenza:

    - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia ai sensi

    dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

    lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

    e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

    l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli

    estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

    dell'Unione europea. (GUUE).

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che

    l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

    delegato al Governo se non come determinazione di principi

    e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

    oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

    al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

    leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

    regolamenti.

    - L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo

    Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze

    puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel

    rispetto dei limiti generali posti alla funzione

    legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza

    esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una

    serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi

    fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate

    nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale

    concorrente). Quindi nelle materie di legislazione

    concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa,

    salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,

    riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle

    Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni

    materia non espressamente riservata alla legislazione dello

    Stato.

    - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera

    a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), della legge

    8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre

    disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di

    professioni sportive nonche' di semplificazione» e'

    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2019, n. 191:

    Art. 5. (Delega al Governo per il riordino e la

    riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi

    professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto di

    lavoro sportivo). - 1. Allo scopo di garantire l'osservanza

    dei principi di parita' di trattamento e di non

    discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore

    dilettantistico sia nel settore professionistico, e di

    assicurare la stabilita' e la sostenibilita' del sistema

    dello sport, il Governo e' delegato ad adottare, entro

    dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

    legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino e di

    riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi

    professionistici e dilettantistici nonche' di disciplina

    del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti

    principi e criteri direttivi:

    a) riconoscimento del carattere sociale e

    preventivo-sanitario dell'attivita' sportiva, quale

    strumento di miglioramento della qualita' della vita e

    della salute, nonche' quale mezzo di educazione e di

    sviluppo sociale

    b) riconoscimento del principio della specificita'

    dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito

    a livello nazionale e dell'Unione europea, nonche' del

    principio delle pari opportunita', anche per le persone con

    disabilita', nella pratica sportiva e nell'accesso al

    lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel

    settore professionistico

    c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per

    la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal

    comma 4, nell'ambito della specificita' di cui alla lettera

    b) del presente comma, della figura del lavoratore

    sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara,

    senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla

    natura dilettantistica o professionistica dell'attivita'

    sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in

    materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle

    regole di gestione del relativo fondo di previdenza

    d) tutela della salute e della sicurezza dei minori

    che svolgono attivita' sportiva, con la previsione di

    specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle

    societa' e delle associazioni sportive con le quali i

    medesimi svolgono attivita'

    e) valorizzazione della formazione dei lavoratori

    sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di

    garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche

    culturale ed educativa nonche' una preparazione

    professionale che favorisca l'accesso all'attivita'

    lavorativa anche alla fine della carriera sportiva

    f) disciplina dei rapporti di collaborazione di

    carattere amministrativo gestionale di natura non

    professionale per le prestazioni rese in favore delle

    societa' e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo

    conto delle peculiarita' di queste ultime e del loro fine

    non lucrativo

    g) riordino e coordinamento formale e sostanziale

    delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo

    1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni

    necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e

    sistematica, nel rispetto delle norme di diritto

    internazionale e della normativa dell'Unione europea,

    nonche' per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto

    sportivo e ai consolidati orientamenti della

    giurisprudenza

    h) riordino della disciplina della mutualita' nello

    sport professionistico

    i) riconoscimento giuridico della figura del laureato

    in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli

    equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998,

    n. 178

    l) revisione e trasferimento delle funzioni di

    vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della

    difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali,

    in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti

    sportivi e federazioni sportive, previa puntuale

    individuazione delle risorse umane, strumentali e

    finanziarie da trasferire

    m) trasferimento delle funzioni connesse

    all'agibilita' dei campi e degli impianti di tiro a segno

    esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana

    tiro a segno, anche con la previsione di forme di

    collaborazione della stessa con il predetto Ministero,

    previa puntuale individuazione delle risorse umane,

    strumentali e finanziarie da trasferire

    n) riordino della normativa applicabile alle

    discipline sportive che prevedono l'impiego di animali,

    avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al

    trasporto, alla tutela e al benessere degli animali

    impiegati in attivita' sportive.

    (Omissis).

    .

    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della

    legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di

    potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di

    sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese

    connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga

    dei termini per l'adozione di decreti legislativi»,

    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,

    S.O. n. 16:

    Art. 1. (Omissis).

    3. In considerazione dello stato di emergenza sul

    territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

    all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

    trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei

    ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per

    l'adozione di decreti legislativi con...

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