DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 173 - Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132. (20G00011)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, che conferisce al Governo la delega ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

Visto l'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante codice dell'ordinamento militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 settembre 2019;

Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato n. 1447/2019, emesso nell'adunanza del 24 ottobre 2019 e del 7 novembre 2019;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emesso nella seduta del 17 ottobre 2019;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno e della giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Disposizioni comuni a piu' categorie 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 212, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. A decorrere dal 2020, l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui al comma 1, nonche' dagli psicologi militari per l'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.»;

b) all'articolo 622: 1) al comma 1, lettera c), le parole «ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «in applicazione»;

2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, si applicano gli articoli 867, comma 5, e 923, comma 5.»;

c) all'articolo 635: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera f), dopo le parole «per inidoneita' psico-fisica», sono inserite le seguenti: «e di quelli disposti in applicazione dell'articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis)»;

1.2) alla lettera g) le parole «, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi» sono soppresse;

1.3) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. In relazione al requisito di cui al comma 1, lettera c), la patologia che ha determinato la permanente non idoneita' in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio non costituisce causa di esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali dei ruoli speciali. 1-ter. I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando.»;

3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Se il procedimento penale di cui al comma 1, lettera g-bis), non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, il militare puo' partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare.»;

d) all'articolo 640, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneita' fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. 1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario viene determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.»;

e) all'articolo 645, alla rubrica, dopo la parola «categorie», sono aggiunte le seguenti: «nei concorsi pubblici»;

f) all'articolo 668, comma 1: 1) alla lettera a), numero 1), le parole «generale di brigata» sono sostituite dalla seguente: «colonnello»;

2) alla lettera b), numero 1), la parola «contrammiraglio» e' sostituita dalla seguente: «capitano di vascello»;

3) alla lettera c), numero 1), le parole «generale di brigata aerea» sono sostituite dalla seguente: «colonnello»;

g) all'articolo 673, comma 2, lettera b), dopo la parola «armi,» e' inserita la seguente: «corpi,»;

h) l'articolo 705 e' sostituito dal seguente: «Art. 705 (Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare). - 1. Possono essere immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare il coniuge, i figli e i fratelli dei militari appartenenti a tali Forze armate deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92, comma 1: a) nei limiti delle vacanze organiche;

b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalita' definite dal relativo Capo di Stato Maggiore;

c) previo accertamento del possesso dei requisiti per il reclutamento in servizio permanente di cui agli articoli 635 e 640.»;

i) all'articolo 740, comma 1, lettera b), le parole «il diploma di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «la laurea magistrale»;

l) all'articolo 798-bis, comma 1: 1) alla lettera b): 1.1) al numero 1), le parole «1.500 primi marescialli, 4.600» sono sostituite dal seguente numero: «6.100»;

1.2) al numero 2), le parole «1.350 primi marescialli, 3.950» sono sostituite dal seguente numero: «5.300»;

1.3) al numero 3) le parole «1.800 primi marescialli, 5.300» sono sostituite dal seguente numero: «7.100»;

2) alla lettera c): 2.1) al numero 1), i numeri «41.330» e «22.900» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «42.080» e «22.150»;

2.2) al numero 2), i numeri «7.950» e «5.600» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «8.325» e «5.225»;

2.3) al numero 3) i numeri «7.050» e «6.200» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «7.425» e «5.825»;

m) all'articolo...

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