DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 158 - Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli. (19G00168)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», e, in particolare, l'articolo 14, lettera g) e 17, lettera h) ed i);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e, in particolare, l'articolo 1;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 32;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.», e, in particolare, l'articolo 9;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 23 dicembre 2019;

Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti reso nell'adunanza del 17 ottobre 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Cassiere 1. La Regione siciliana si avvale, sino al 31 dicembre 2021, di un Cassiere a cui il servizio e' affidato mediante esperimento di una gara ad evidenza pubblica. L'erogazione del servizio e' disciplinata da apposita convenzione, secondo le modalita' previste nell'ordinamento contabile regionale. 2. Dal 1° gennaio 2022 troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. 3. La Ragioneria generale della Regione cura la vigilanza sulla gestione del servizio di cassa. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 14, 17 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133 (Edizione speciale) e convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58: «Art. 14. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: a) agricoltura e foreste;

  1. bonifica;

  2. usi civici;

  3. industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;

  4. incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attivita' commerciali;

  5. urbanistica;

  6. lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;

  7. miniere, cave, torbiere, saline;

  8. acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;

  9. pesca e caccia;

  10. pubblica beneficenza ed opere pie;

  11. turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio;

    conservazione delle antichita' e delle opere artistiche;

  12. regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;

  13. ordinamento degli uffici e degli enti regionali;

  14. stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;

  15. istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;

  16. espropriazione per pubblica utilita'.» «Art. 17. Entro i limiti dei principi' ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale puo', al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione: a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;

  17. igiene e sanita' pubblica;

  18. assistenza sanitaria;

  19. istruzione media e universitaria;

  20. disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;

  21. legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;

  22. annona;

  23. assunzione di pubblici servizi;

  24. tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.» «Art. 43. Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinera' le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonche' le norme per l'attuazione del presente Statuto.». - Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172. - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216: «Art. 14 (Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennita'. Misure premiali). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori...

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