DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2018, n. 45 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali. (18G00069)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 49 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito dall'articolo 1, comma 817, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto l'accordo tra Stato e Regione Friuli-Venezia Giulia per la revisione del protocollo d'intesa del 29 ottobre 2010 per gli esercizi 2018 e 2019, sottoscritto in data 30 gennaio 2018;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto definisce i criteri di determinazione del gettito riferito al territorio regionale dei tributi erariali di cui all'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), di seguito «Statuto» e le modalita' di attribuzione dello stesso alla Regione. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione disciplina le funzioni del Presidente della Repubblica. In particolare, il comma 5 conferisce al il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n. 29. - Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 49 della legge...

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