DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2018, n. 32 - Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (18G00057)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;

Visto in particolare l'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), recante delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Considerati gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2017;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 31 gennaio 2018;

Acquisiti i pareri delle commissioni V bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e 5ª bilancio del Senato della Repubblica;

Considerato che le altre commissioni parlamentari competenti per materia e la commissione parlamentare per la semplificazione non hanno espresso il parere nel termine prescritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri, e' stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «eventi eccezionali», sono inserite le seguenti: «o da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonche' ai danni causati da animali protetti»;

b) al comma 2, le parole: «calamita' naturali o eventi eccezionali», sono sostituite dalle seguenti: «calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti»;

c) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «contratti assicurativi», sono aggiunte le seguenti: «prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio»;

d) al comma 3, lettera b), le parole: «Piano assicurativo agricolo annuale», sono sostituite dalle seguenti: «Piano di gestione dei rischi in agricoltura». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b), della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186: «Art. 21 (Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attivando gli istituti di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche in attuazione della normativa dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;

b) disciplina dei Fondi di mutualita' per la copertura dei danni da avversita' atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori nonche' per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica;

(Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2003, n. 61: «Art. 1 (Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e...

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