DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2020, n. 177 - Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51

Coming into Force30 Dicembre 2020
Published date29 Dicembre 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/12/29/20G00198/ORIGINAL
Enactment Date23 Dicembre 2020
Official Gazette PublicationGU n.321 del 29-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 45
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» e, in particolare, l'articolo 4 ai sensi del quale le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dalla medesima legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data della sua entrata in vigore e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data;

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 27 maggio 2019, n. 51, recante «Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari», ai sensi del quale, qualora entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge sia promulgata una legge costituzionale che modifichi il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 51 del 2019, che, ai fini dell'esercizio della delega, dispone l'applicazione dei commi 3, 4 e 5, dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e fa salvo il disposto del comma 6 del medesimo articolo, prevedendo che, nel rispetto della medesima procedura, per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, il Governo si avvale della Commissione ivi prevista, la cui composizione e' aggiornata con cadenza triennale;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati», e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante «Testo unico delle leggi...

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