DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 68 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa. (18G00095)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione);

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017 ed, in particolare, l'articolo 5;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

Acquisiti i pareri delle Commissioni speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera m-bis), e' inserita la seguente: «m-ter) consulenza: l'attivita' consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o piu' contratti di assicurazione;»;

b) dopo la lettera cc-quater), sono inserite le seguenti: «cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di distribuzione assicurativa;

cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di distribuzione riassicurativa;

cc-septies) intermediario assicurativo a titolo accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) l'attivita' professionale principale di tale persona fisica o giuridica e' diversa dalla distribuzione assicurativa;

2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio;

3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilita' civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attivita' professionale principale;»;

c) dopo la lettera n), e' inserita la seguente: «n. 1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione;»;

d) dopo la lettera l-bis), e' inserita la seguente: «l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa;»;

e) alla lettera ggg), dopo le parole: «o dell'impresa di riassicurazione;» sono aggiunte le seguenti: « con riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e' una persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo Stato di residenza dell'intermediario;

se e' una persona giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata la sede legale, o se assente, la sede principale, da intendersi come il luogo a partire dal quale e' gestita l'attivita' principale;»;

f) alla lettera ggg-bis), dopo le parole: «o presta servizi;» sono aggiunte le seguenti: « con riferimento all'intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi»;

g) dopo la lettera iii), e' inserita la seguente: «iii.1) vendita a distanza: qualunque modalita' di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;»;

h) dopo la lettera ss), e' inserita la seguente: «ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita);

2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita';

3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;

4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;

5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;»;

i) alla lettera vv), dopo le parole: «l'attivita' assicurativa o riassicurativa;» sono aggiunte le seguenti: «con riferimento all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in modo permanente per conto dell'intermediario stesso;»;

l) dopo la lettera vv-ter) e' inserita la seguente: «vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento che: 1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse;

e 2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;». 2. Dopo l'articolo 10-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente capo: «Capo III-bis - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni e procedura di segnalazione Art. 10-quater (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni). - 1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attivita' svolta, di cui al presente codice. 2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire: a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorita' amministrativa o giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;

b) la protezione adeguata dei dipendenti dei soggetti di cui al comma 1 e, ove possibile, di altre persone che riferiscono di violazioni commesse all'interno degli stessi almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo;

c) un canale specifico, indipendente ed autonomo per la segnalazione. 3. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione avuto riguardo all'eta' del segnalante, che puo' essere rivelata solo con il suo consenso quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio osservano le disposizioni di attuazione del presente articolo emanate dall'IVASS. Art. 10-quinquies (Procedura di segnalazione di violazioni). - 1. L'IVASS: a) riceve segnalazioni da parte dei dipendenti dei soggetti di cui all'articolo 10-quater, comma 1, riguardanti violazioni delle norme del presente codice, nonche' di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili;

b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;

c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.». 3. Dopo l'articolo 30-novies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 30-decies (Requisiti di Governo e controllo del prodotto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT