DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2016, n. 72 - Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonche' modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. (16G00087)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato B, n. 13;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 2016, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri, dott. Matteo Renzi, e' stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e della giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario) 1. All'articolo 115 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 la parola: «capo» e' sostituita dalla seguente: «titolo»;

  1. al comma 3 le parole: «dal capo II» sono sostituite dalle seguenti: «dai capi I-bis e II». 2. Al Titolo VI dopo il Capo I del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente: «Capo I-bis Credito immobiliare ai consumatori Art. 120-quinquies (Definizioni). - 1. Nel presente capo, l'espressione: a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

  2. «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

  3. «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito e' garantito da un'ipoteca sul diritto di proprieta' o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o e' finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

  4. «costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza;

  5. «finanziatore» indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

  6. «importo totale del credito» indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtu' di un contratto di credito;

  7. «intermediario del credito» indica gli agenti in attivita' finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attivita' commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attivita': 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attivita' preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

    2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;

  8. «servizio accessorio connesso con il contratto di credito» indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;

  9. «servizio di consulenza» indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 120-terdecies in merito a una o piu' operazioni relative a contratti di credito;

    l'offerta di contratti di credito e le attivita' indicate negli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, 120-duodecies non implicano un servizio di consulenza;

  10. «supporto durevole» indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

  11. «Tasso annuo effettivo globale» o «TAEG» indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito;

  12. «valuta estera» indica una valuta diversa da quella in cui, al momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il proprio reddito o detiene le attivita' con le quali dovra' rimborsare il finanziamento ovvero una valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore ha la residenza al momento della conclusione del contratto. 2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della valutazione dei beni se essa e' necessaria per ottenere il credito. Sono esclusi i costi di connessi con la trascrizione dell'atto di compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito. 3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, secondo le disposizioni della direttiva 2014/17/UE e del presente decreto. Art. 120-sexies (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: a) contratti di credito in cui il finanziatore: 1) concede una tantum o periodicamente una somma di denaro o eroga credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante dalla vendita futura di un bene immobile residenziale o di un diritto reale su un bene immobile residenziale;

    e;

    2) non chiede il rimborso del credito fino al verificarsi di uno o piu' eventi specifici afferenti la vita del consumatore, salvo in caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri obblighi contrattuali che consenta al finanziatore di domandare la risoluzione del contratto di credito;

  13. contratti di credito mediate i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attivita' principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato e non offerti al pubblico in genere;

  14. contratti di credito, individuati dalla legge, relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalita' di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni piu' favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

  15. contratti di credito in cui il credito e' concesso senza interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei costi direttamente connessi all'ipoteca;

  16. contratti di credito nella forma dell'apertura di credito, qualora il credito sia da rimborsare entro un mese;

  17. contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorita' prevista dalla legge;

  18. contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente, se non comportano l'iscrizione di un'ipoteca;

  19. contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale;

  20. contratti di credito in cui la durata non e' determinata o in cui il credito deve essere rimborsato entro dodici mesi ed e' destinato ad essere utilizzato come finanziamento temporaneo in vista di altre soluzioni per finanziarie l'acquisto della proprieta' di un bene immobile. Art. 120-septies (Principi generali). - 1. Il finanziatore e l'intermediario del credito, nell'ambito delle attivita' disciplinate dal presente capo: a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori;

  21. basano la propria attivita' sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi...

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