DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2018, n. 95 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106. (18G00120)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 7, della legge n. 106 del 2016, il quale prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

Visto l'articolo 6 della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 della medesima legge;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2018;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e' modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2017, n. 167. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 112 del 2017, si veda la nota al titolo. - Il testo della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141. - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 7, 2, 4, 6 e 9 della citata legge n. 106 del 2016: «Art. 1 (Finalita' e oggetto). - (Omissis). 7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.». «Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali). - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali: a) riconoscere, favorire e garantire il piu' ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalita' dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarieta', sussidiarieta' e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;

  1. riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalita' e nei limiti di cui alla presente legge, puo' concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;

  2. assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalita' e la tutela degli interessi coinvolti;

  3. semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e...

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