DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 123 - Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00149)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare l'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u);

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, concernente regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta';

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018;

Sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 settembre 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018;

Su proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di assistenza sanitaria 1. L'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Servizio sanitario). - 1. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria. 2. Garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati. 3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito e' ubicato un istituto penitenziario, e' messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicita'. 4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice e' in composizione collegiale, il provvedimento e' adottato dal presidente. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari;

provvede il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino alla presentazione dell'imputato in udienza per la contestuale convalida dell'arresto in flagranza. Se e' proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza. Il provvedimento puo' essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed e' revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato. 5. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura possono non essere sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della incolumita' personale loro o altrui. 6. Il detenuto o l'internato che si allontana dal luogo di diagnosi o di cura senza giustificato motivo e' punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale. 7. All'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto e l'internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Nella cartella clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermo l'obbligo di referto, ne da' comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresi' di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all'atto della rimessione in liberta'. Durante la permanenza nell'istituto, l'assistenza sanitaria e' prestata con periodici riscontri, effettuati con cadenza allineata ai bisogni di salute del detenuto, e si uniforma ai principi di metodo proattivo, di globalita' dell'intervento sulle cause di pregiudizio della...

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