DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 13 - Attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio

Coming into Force03 Marzo 2021
Published date16 Febbraio 2021
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2021/02/16/21G00015/ORIGINAL
Enactment Date02 Febbraio 2021
Official Gazette PublicationGU n.39 del 16-02-2021
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 31 e 32;

Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/429 della Commissione, dell'11 gennaio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro;

Vista la raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione, del 10 agosto 2018, relativa agli orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in particolare l'articolo 21;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge di delegazione europea 2018 che prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla citata legge e che alla relativa copertura si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto reca la disciplina per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, di seguito denominato «regolamento».

  2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento.

Art 2.

Autorita' nazionale competente

  1. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, il Ministero dello sviluppo economico e' designato Autorita' nazionale competente, di seguito denominata «Autorita'».

  2. L'Autorita' assicura l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento, svolgendo i compiti ed esercitando le funzioni previste dagli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 16 dello stesso.

Art 3.

Azioni per l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento

  1. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, l'Autorita' partecipa ai lavori presso la Commissione europea, in particolare, al gruppo di esperti e al Comitato di cui all'articolo 15 del regolamento, e presso le organizzazioni internazionali, in particolare, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  2. L'Autorita' promuove la diffusione dei contenuti del...

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