DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 10 - Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Coming into Force20 Febbraio 2021
Enactment Date02 Febbraio 2021
Published date05 Febbraio 2021
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2021/02/05/21G00013/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.30 del 05-02-2021
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 6, che delega il Governo all'emanazione di uno o piu' decreti legislativi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69

  1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1 le parole: «nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e del giusto processo» sono soppresse;

  2. il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'Italia da' esecuzione al mandato d'arresto europeo in base al principio del mutuo riconoscimento, conformemente alle disposizioni della decisione quadro e della presente legge, sempre che il mandato di arresto europeo provenga da un'autorita' giudiziaria e che, quando sia emesso al fine dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale, la sentenza da eseguire sia esecutiva.»;

  3. dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

    3-bis. Il mandato di arresto e' eseguito dalle autorita' competenti con la massima urgenza.

    3-ter. L'Italia non da' esecuzione ai mandati di arresto europei emessi da uno Stato membro nei cui confronti il Consiglio dell'Unione europea abbia sospeso l'attuazione del meccanismo del mandato di arresto europeo per grave e persistente violazione dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.

    ;

  4. dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:

    4-quater. L'Italia continua ad applicare gli accordi o intese, bilaterali o multilaterali, vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro, quando essi contribuiscono ad una migliore e piu' efficace realizzazione delle finalita' della decisione quadro e semplificano o agevolano ulteriormente la consegna delle persone ricercate.

    4-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della giustizia, il Governo notifica al Consiglio e alla Commissione l'elenco degli specifici accordi e intese, indicati al comma 4-quater, che l'Italia intende continuare ad applicare.

    .

Art 2.

Modifiche all'articolo 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69

  1. L'articolo 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e' sostituito dal seguente:

Art. 2. (Rispetto dei diritti fondamentali e garanzie costituzionali). - 1. L'esecuzione del mandato di arresto europeo non puo', in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa.

.

Art 3.

Modifiche all'articolo 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69

  1. All'articolo 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Quando e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale applicate all'esito di un processo in cui l'interessato non e' comparso personalmente, il mandato di arresto europeo deve altresi' contenere l'indicazione di almeno una delle seguenti condizioni:

  2. l'interessato e' stato tempestivamente citato a mani proprie o con altre modalita' comunque idonee a garantire inequivocabilmente che lo stesso era a conoscenza della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in sua assenza e del fatto che tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in sua assenza;

  3. l'interessato, informato del processo a suo carico, e' stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;

  4. l'interessato, ricevuta la notifica della decisione di cui si chiede l'esecuzione e informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facolta' di dare inizio al giudizio di appello, al quale abbia il diritto di partecipare e che consenta il riesame del merito della decisione, nonche', anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, la possibilita' di una sua riforma, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione o non ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto appello nei termini stabiliti;

  5. l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la ricevera' personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e sara' espressamente informato sia del diritto di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione per un giudizio di appello, al quale abbia diritto di partecipare e che consenta il riesame nel merito, nonche', anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, la possibilita' di una riforma di detta decisione, sia dei termini entro i quali egli potra' richiedere un nuovo processo o proporre impugnazione per un giudizio di appello.»;

  6. al comma 2, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «o l'indicazione della esistenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 1-bis,» e dopo la parola: «18» sono inserite le seguenti: «, 18-bis, 18-ter»;

  7. i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

Art 4.

Modifiche all'articolo 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69

  1. All'articolo 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1 la parola: «dara'» e' sostituita dalla seguente: «da'» e, dopo le parole: «legge nazionale», sono aggiunte le seguenti: «, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato»;

  2. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    2. Ai fini di cui al comma 1, per i reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, non e' necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte o contenga lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione.

    ;

  3. al comma 3:

    1) le parole: «Il fatto dovra' essere» sono sostituite dalle seguenti: «Il mandato di arresto europeo non e' comunque eseguito se il fatto e'» e la parola «non» e' soppressa;

    2) il secondo periodo e' soppresso.

Art 5.

Modifiche all'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69

  1. All'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    1. In deroga all'articolo 7, comma 1, il mandato di arresto europeo e' eseguito indipendentemente dalla doppia punibilita' per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale pari o superiore a tre anni.

    ;

  2. i commi 2 e 3 sono abrogati. 

Art 6.

Modifiche all'articolo 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69

  1. All'articolo 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, terzo periodo, le parole: «e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «e' stato trasmesso»;

  2. il comma 5 e' sostituito dal seguente:

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma 1, lettere a) e c), 280, 275, comma 2-bis, 278, 279, 297, nonche' le disposizioni degli articoli 299 e 300, comma 4, del codice di procedura penale e dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

.

Art 7.

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