DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 81 - Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. (16G00099)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, con la quale si e' proceduto alla rifusione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, Allegato B, n.15, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ed il relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la decisione 2004/388/CE, della Commissione delle Comunita' europee, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi, come modificata dall'articolo 1 della decisione 2010/347/UE, della Commissione europea, del 19 giugno 2010;

Viste le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e il relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, attuativa delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, concernente gli obblighi di preventiva informazione in ambito comunitario, che concernono le «regole tecniche»;

Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE);

Visto l'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia, con il quale si e' data attuazione al Capo II del citato regolamento (CE) n. 765/2008, ed i relativi provvedimenti di attuazione;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, recante attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea, del 25 ottobre 2012, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE);

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 settembre 2015, n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2016;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli esplosivi per uso civile. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto: a) gli esplosivi, ivi comprese le munizioni, destinati a essere usati, conformemente alla vigente normativa, dalle Forze armate e di polizia;

  1. gli articoli pirotecnici che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123;

  2. le munizioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 12, 13, 14 e 15;

  3. le campionature di esplosivi nuovi destinate ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la non conformita' e la non disponibilita' alla vendita e previa autorizzazione del prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16. 3. All'Allegato I figura un elenco non esaustivo degli articoli pirotecnici e delle munizioni di cui, rispettivamente, al comma 2, lettera b), e all'articolo 2, comma 1, lettera b), identificati in base alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose. 4. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, e all'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per la commissione di reati, nonche' alla classificazione di talune sostanze non contemplate dal presente decreto come esplosivi in virtu' di leggi o regolamenti nazionali. AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) NOTE ALLE PREMESSE L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. La direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 marzo 2014, n. L 96. L'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita: "Allegato B (articolo 1, comma 1) 1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle...

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