DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 7 - Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00013)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76, che delega il Governo all'adozione di disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso;

Visto il regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

Visto il regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale;

Visto il regolamento 2016/1104/UE del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

Vista la legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218 1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti articoli: «Art. 32-bis. (Matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso). - 1. Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. Art. 32-ter. (Unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso). - 1. La capacita' e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile. Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge...

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