DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 5 - Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00011)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze e, in particolare, l'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), che delega il Governo ad adottare disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonche' ad adottare disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;

Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante Ordinamento dello stato civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2016;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «n. 91,» la parola: «e» e' soppressa e dopo le parole: «per la celebrazione del matrimonio» sono inserite le seguenti: «e per la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76»;

  1. all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «il coniuge,» sono inserite le seguenti: «la persona a lui unita civilmente,»;

  2. all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «i matrimoni» sono inserite le seguenti: «, le unioni civili»;

  3. all'articolo 12, comma 2, primo periodo, dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «, unione civile»;

  4. all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Matrimoni celebrati e unioni civili costituite all'estero»;

    2) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il matrimonio e l'unione civile all'estero, quando gli sposi o le parti dell'unione civile sono entrambi cittadini italiani o uno di essi e' cittadino italiano e l'altro e' cittadino straniero, possono essere celebrati o costituiti innanzi all'autorita' diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorita' locale secondo le leggi del luogo.»;

  5. all'articolo 17, secondo periodo, dopo le parole: «di matrimonio» sono inserite le seguenti: «o dell'unione civile» e dopo le parole: «se gli sposi» sono inserite le seguenti: «o le parti dell'unione civile»;

  6. all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono inserite le seguenti: «e delle unioni civili costituite»;

  7. all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «l'atto di matrimonio» sono inserite le seguenti: «o dell'unione civile»;

  8. all'articolo 49, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio, gli atti di costituzione dell'unione civile, iscritta anche ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5, e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;»;

    2) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quelle che pronunciano la nullita' o lo scioglimento dell'unione civile»;

    3) alla lettera g-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quelli conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile»;

    4) alla lettera g-ter) dopo le parole: «del matrimonio» sono inserite le seguenti: «e quelli di scioglimento dell'unione civile»;

  9. dopo l'articolo 62 le parole: «Capo IV Della registrazione relativa agli atti di matrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «Capo IV Della registrazione relativa agli atti di matrimonio e di unione civile»;

  10. all'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le unioni civili costituite davanti a lui e quelle di cui all'articolo 70-octies, comma 5»;

  11. alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le unioni civili costituite fuori dalla casa comunale a norma dell'articolo 70-novies»;

  12. alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le unioni civili costituite in imminente pericolo di vita di una delle parti a norma dell'articolo 70-decies»;

  13. alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le unioni civili costituite per delega a norma dell'articolo 70-quater»;

  14. alla lettera f) dopo la parola: «matrimoni» sono inserite le seguenti: «e di costituzione delle unioni civili»;

  15. dopo la lettera g-ter) sono aggiunte le seguenti: «g-quater) gli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle condizioni di scioglimento;

    g-quinquies) la manifestazione congiunta di volonta' di scioglimento dell'unione civile, a norma dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero la manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione civile di una sola parte a norma della predetta disposizione, previamente comunicata all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea;

    g-sexies) la dichiarazione con la quale le parti, dopo la costituzione dell'unione civile, dichiarano di voler assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.»;

    2) al comma 2: a) alla lettera b) dopo le parole: «codice civile,» sono inserite le seguenti: «e delle unioni civili costituite per delega ai sensi dell'articolo 70-quater,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o delle parti dell'unione civile»;

  16. dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) gli atti di costituzione di unione civile avvenuti in un comune scelto dalle parti, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza delle parti;»;

  17. alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le unioni civili costituite all'estero»;

  18. dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero;»;

  19. alla lettera d) dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono inserite le seguenti: «o le unioni civili costituite»;

  20. alla lettera e) dopo le parole: «degli sposi» sono inserite le seguenti: «e gli atti e i processi verbali di costituzione delle unioni civili avvenute in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti dell'unione civile»;

  21. alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dell'unione civile»;

  22. dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullita', lo scioglimento di unioni civili ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile gia' iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;»;

  23. dopo la lettera h-bis) e' aggiunta la seguente: «h-ter) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile, nonche' di modifica delle condizioni dello scioglimento.»;

  24. all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: «o aereo,» sono inserite le seguenti: «o se l'unione civile e' costituita nell'imminente pericolo di vita di una delle parti, durante un viaggio marittimo o aereo,»;

    2) al comma 2, dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono inserite le seguenti: «o alla costituzione di unioni civili» e dopo le parole: «degli sposi» sono inserite le seguenti: «o delle parti dell'unione civile,»;

  25. all'articolo 66 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nella ipotesi in cui la parte dell'unione civile non conosce la lingua italiana nonche' in quelle in cui e' sorda, muta, o comunque impedita a comunicare, l'ufficiale dello stato civile costituisce l'unione civile o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere alla parte le domande, riceverne le risposte e darle comunicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e della dichiarazione di costituzione dell'unione civile tra le parti.»;

    2) al comma 2 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la costituzione dell'unione civile»;

  26. all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica dopo le parole: «matrimonio celebrato» sono inserite le seguenti: «e unione civile costituita»;

    2) al comma 1 dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 70-quater» e dopo le parole: «del matrimonio» sono inserite le seguenti: «o per la costituzione dell'unione civile»;

  27. all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 dopo le parole...

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