DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (19G00023)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, recante attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, recante regolamento del Parlamento europeo sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, ed in particolare l'articolo 6;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2019;

Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 1. Al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo del decreto e' sostituito dal seguente: «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio»;

  1. l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1. Le norme del presente decreto si applicano ai Dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI.»;

  2. l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Norme armonizzate e presunzione di conformita' dei DPI). - 1. Ai sensi del presente decreto, per le norme armonizzate si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI. 2. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.»;

  3. l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza). - 1. I DPI possono essere messi a disposizione sul mercato solo se rispettano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento DPI. 2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo 15 e all'allegato III del regolamento DPI, nonche', relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.»;

  4. l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Procedura di valutazione della conformita'). - 1. Prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria, il fabbricante esegue o fa eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 19 del regolamento DPI e redige la documentazione tecnica di cui all'allegato III del regolamento DPI anche al fine di esibirla a seguito di richiesta motivata da parte delle Autorita' di vigilanza del mercato. 2. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformita' UE di cui all'articolo 15 del regolamento DPI. 3. I DPI di qualsiasi categoria sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 19 del regolamento DPI.»;

  5. l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Organismi notificati). - 1. Le attivita' di cui all'articolo 19, primo paragrafo, lettere b) e c), e di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI, sono effettuate da organismi notificati autorizzati ai sensi del presente articolo. 2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 24 e 25 del regolamento DPI. 3. La domanda di autorizzazione e' presentata al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 27 del regolamento DPI. 4. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed e' rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dietro corresponsione di tariffa ai sensi dell'articolo 15. 5. Le spese per le attivita' di cui al comma 1 sono a totale carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione. 6. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione vigilano sull'attivita' degli organismi notificati autorizzati e hanno facolta' di procedere ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti di cui al comma 2 e il regolare svolgimento delle procedure previste dal regolamento DPI. 7. Qualora l'organismo di valutazione della conformita' non soddisfi piu' i requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione e' revocata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    l'autorita' di notifica procede secondo quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento DPI. 8. Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento DPI, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati di cui al comma 1, indicandone i compiti specifici ai sensi del Capo V del regolamento DPI secondo la procedura di cui all'articolo 28 del regolamento DPI. 9. Gli organismi notificati mettono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.»;

  6. l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Validita' degli attestati di certificazione CE). - 1. Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi secondo quanto disposto dall'articolo 47 del regolamento DPI.»;

  7. l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Marcatura CE). - 1. Il fabbricante appone sul DPI la marcatura CE secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del regolamento DPI.»;

  8. l'articolo 12-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 12-bis (Disposizioni per la documentazione tecnica). - 1. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformita' nonche' le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.»;

  9. l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Vigilanza del mercato sui DPI). - 1. Ai fini del presente decreto le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle rispettive competenze, ai sensi del capo VI del regolamento DPI. 2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresi', ciascuna per gli ambiti di propria competenza, avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. 4. Qualora gli organi competenti per la vigilanza del mercato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonche' gli organi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concludano che un DPI non rispetta i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento DPI, ne informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza. 5. I provvedimenti previsti dal capo VI del regolamento DPI sono adeguatamente motivati e comunicati all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui e' possibile ricorrere. 6. Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a carico del fabbricante, del suo mandatario, dell'importatore, del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento.»;

  10. l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Sanzioni e disposizioni...

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