DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2016, n. 80 - Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica (rifusione). (16G00097)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica (rifusione);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 17);

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 1. Al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo del decreto legislativo e' sostituito dal seguente: «Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilita' elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica (rifusione) che ne dispone l'abrogazione.»;

b) all'articolo 1, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) ai prodotti aeronautici, parti e pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE;»;

2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, ai sensi delle disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, a meno che tali apparecchiature siano messe a disposizione sul mercato;

a tale fine i kit di componenti destinati a essere assemblati da radioamatori e le apparecchiature messe a disposizione sul mercato nonche' modificate e utilizzate da radioamatori non sono considerati apparecchiature messe a disposizione sul mercato;»;

3) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) ai kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;»;

c) all'articolo 1, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera a) le parole: «non generano o non contribuiscono» sono sostituite dalle seguenti: «sono incapaci di generare o contribuire»;

2) alla lettera b) le parole: «inaccettabile alterazione» sono sostituite dalle seguenti: «deterioramento inaccettabile»;

d) all'articolo 1, comma 4 e comma 5, la parola: «comunitarie» e la parola: «comunitaria» sono sostituite, dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

e) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Vigilanza del mercato, controllo degli apparecchi che entrano nel mercato dell'Unione ed individuazione delle autorita' competenti). - 1. Agli apparecchi si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico ed, in particolare, dagli uffici dirigenziali generali competenti, secondo il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, ed attualmente rispettivamente: a) dalla Direzione generale per Pianificazione e Gestione dello spettro radioelettrico, per tutte le apparecchiature di cui all'articolo 3, limitatamente alla protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo delle stesse;

b) dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, per le apparecchiature di cui all'articolo 3, con esclusione dei profili relativi alla protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo delle apparecchiature stesse. 3. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 4. Qualora gli organi di vigilanza competenti, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che un apparecchio e' in tutto o in parte non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico.»;

f) all'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera b), nell'alinea e al numero 1), le parole: «commercializzato», «utente» e: «sottoinsieme» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «messo a disposizione del mercato», «utilizzatore» e «sottounita'»;

2) alla lettera f) le parole: «senza alterazioni» sono sostituite dalle seguenti: «normalmente senza deterioramento»;

3) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti: «h-bis) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un apparecchio per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

h-ter) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di un apparecchio;

h-quater) fabbricante: una persona fisica o giuridica che fabbrica un apparecchio, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale apparecchio con il proprio nome o marchio commerciale;

h-quinquies) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

h-sexies) importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un apparecchio originario di un paese terzo;

h-septies) distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione un apparecchio sul mercato;

h-octies) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

h-nonies) specifica tecnica: un documento che prescrive i requisiti tecnici che l'apparecchiatura deve soddisfare;»;

4) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) norma armonizzata: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;»;

5) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: «i-bis) accreditamento: accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

i-ter) organismo nazionale di accreditamento: organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

i-quater) valutazione della conformita': il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali della presente direttiva relativi a un apparecchio;

i-quinquies) organismo di valutazione della conformita': un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

i-sexies) richiamo: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un apparecchio gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

i-septies) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un apparecchio presente nella catena di fornitura;

i-octies) normativa di armonizzazione dell'Unione: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni per la commercializzazione dei prodotti;

i-nonies) marcatura CE: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'apparecchio e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.»;

6) le lettere l) ed m) sono abrogate;

g) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Messa a disposizione sul mercato o messa in servizio»;

2) al comma 1 le parole: «immesse nel mercato» sono sostituite dalle seguenti: «messe a disposizione sul mercato»;

h) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Impianti fissi). - 1. Gli apparecchi che sono stati messi a disposizione sul mercato e che possono essere integrati in impianti fissi sono soggetti a tutte le pertinenti disposizioni relative agli apparecchi previste dal presente decreto. Le prescrizioni degli articoli da 7 a 7-septies e da 9 a 11 non hanno tuttavia carattere obbligatorio nel caso degli apparecchi destinati ad essere integrati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a...

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