DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 - Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. (15G00153)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) del 19 luglio 2002, n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, legge di delegazione europea secondo semestre, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Ai soli fini del presente Capo si intendono per: a) «enti di interesse pubblico»: gli enti indicati dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

  1. «Governo»: qualsiasi autorita' nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un Paese terzo, compresi i Ministeri, gli organismi governativi e le agenzie, nonche' le imprese su di cui i suddetti soggetti esercitano un controllo analogo a quello previsto dalla direttiva 2013/34/UE ai fini dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato;

  2. «grande societa'»: la societa' che alla data di chiusura del bilancio abbia superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali: 1) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

    2) ricavi netti delle prestazioni: 40.000.000 di euro;

    3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;

  3. «gruppo di medie dimensioni»: il gruppo costituito da una societa' madre e una o piu' societa' figlie, il cui bilancio consolidato soddisfi almeno due dei seguenti criteri: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro;

    2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro;

    3) numero medio di dipendenti occupati in media durante l'esercizio inferiore a 250;

  4. «societa' madre»: l'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

  5. «societa' figlia»: l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali in quanto ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

  6. «societa' madre europea»: societa' soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE;

  7. «industria estrattiva»: le attivita' economiche di cui alla sezione B, divisioni da 05 a 08, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006;

  8. «utilizzo delle aree forestali primarie»: le attivita' economiche di cui alla sezione A, divisione 02, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre...

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