DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 136 - Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. (15G00151)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) del 19 luglio 2002, n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, e in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002, in materia di principi contabili internazionali;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si definiscono: a) «operatori del microcredito»: gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

  1. «confidi minori»: i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

  2. «intermediari IFRS»: i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e successive modificazioni;

  3. «intermediari non IFRS»: gli operatori del microcredito e i confidi minori;

  4. «intermediari»: gli intermediari IFRS e gli intermediari non IFRS;

  5. «controllo»: ai fini del capo II il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

    ai fini del capo III per la nozione di controllo si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;

  6. «impresa collegata»: ai fini del capo II per impresa collegata si intende un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole. Si presume che un'impresa eserciti un'influenza notevole su un'altra impresa quando detiene il 20 per cento o piu' dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale altra impresa;

  7. «partecipazioni»: ai fini del capo II per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si ha partecipazione quando un soggetto e' titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. 2. Per le definizioni di «strumento finanziario», «strumento finanziario derivato», «fair value» e «parte correlata» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 117, comma secondo, della Costituzione, e' il seguente: «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;

    rapporti dello Stato con l'Unione europea;

    diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

  8. immigrazione;

  9. rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

  10. difesa e Forze armate;

    sicurezza dello Stato;

    armi, munizioni ed esplosivi;

  11. moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

    tutela della concorrenza;

    sistema valutario;

    sistema tributario e contabile dello Stato;

    armonizzazione dei bilanci pubblici;

    perequazione delle risorse finanziarie;

  12. organi dello Stato e relative leggi elettorali;

    referendum statali;

    elezione del Parlamento europeo;

  13. ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

  14. ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

  15. cittadinanza, stato civile e anagrafi;

  16. giurisdizione e norme processuali;

    ordinamento civile e penale;

    giustizia amministrativa;

  17. determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

  18. norme generali sull'istruzione;

  19. previdenza sociale;

  20. ...

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