DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 2020, n. 142 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. (20G00165)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 49 e 56

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018

Vista la direttiva (UE) n. 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile 2020, n. 27

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2020

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2020

Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, della giustizia e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie locali

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta disposizioni per lo svolgimento della valutazione di proporzionalita' prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o a una delle loro modalita' di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali e incluse le attivita' professionali autorizzate in virtu' di tale titolo, che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o prima della modifica di quelle esistenti.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle ipotesi in cui i requisiti specifici riguardanti la regolamentazione di una determinata professione siano stabiliti in uno o piu' atti normativi interni recanti attuazione di corrispondenti atti dell'Unione europea.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia ai sensi

dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato

il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli

estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 76 della Costituzione cosi'

recita:

Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non

puo' essere delegato al Governo se non con determinazione

di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo

limitato e per oggetti definiti.

.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro

al Presidente della il potere di promulgare le leggi ed

emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali

sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e

all'attuazione della normativa e delle politiche

dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

4 gennaio 2013, n. 3.

- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'

pubblicato nella G.U.U.E. C 326/47 del 26 ottobre 2012.

- La legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo

per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione

di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione

europea 2018) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18

ottobre 2019, n. 245.

- La direttiva (UE) n. 2018/958 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test

della proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova

regolamentazione delle professioni e' pubblicata nella

G.U.U.E. 9 luglio 2018, n. L 173.

- La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento

delle qualifiche professionali e' pubblicata nella G.U.U.E.

30 settembre 2005, n. L 255.

- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al

riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'

della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate

direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito

dell'adesione di Bulgaria e Romania) e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3 della legge

24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

recante misure di potenziamento del Servizio sanitario

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori

e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti

legislativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile

2020, n. 110, S.O.:

Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

recante misure di potenziamento del Servizio sanitario

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori

e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni

riportate in allegato alla presente legge.

2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.

11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi

gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli

effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base

dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo

2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i

versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 2

marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di

sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16

settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo

di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento

della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa

luogo al rimborso di quanto gia' versato.

3. In considerazione dello stato di emergenza sul

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei

ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per

l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10

febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti

alla data di entrata in vigore della presente legge, sono

prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di

ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo

periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data

di entrata in vigore della presente legge, possono essere

adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri

direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi

di delega.

4. La presente legge entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale.

Omissis.

.

Note all'art. 1:

- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 9

novembre 2007, n. 206 si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si applicano le seguenti definizioni:

  1. «titolo professionale protetto»: una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'uso del titolo in un'attivita' professionale o un gruppo di attivita' professionali e' subordinato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di una specifica qualifica professionale, e secondo cui l'uso improprio di tale titolo e' soggetto a sanzioni

  2. «attivita' riservate»: una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'accesso a un'attivita' professionale o a un gruppo di attivita' professionali e' riservato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, a coloro che esercitano una professione regolamentata, in possesso di una specifica qualifica professionale, anche nel caso in cui l'attivita' sia condivisa con altre professioni regolamentate

  3. ...

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