DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015, n. 181 - Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio. (15G00196)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e in, particolare, l'articolo 8, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/59/UE;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) «autorita' di risoluzione» indica la Banca d'Italia nonche' un'autorita' non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione;»;

b) al comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: h) «Stato terzo» indica lo Stato non membro dell'Unione europea;»;

c) al comma 2, alla lettera c) la parola: «extracomunitario» e' sostituita dalla seguente: «terzo». 2. All'articolo 4, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto legislativo, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonche' ai suoi dipendenti si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 3. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la parola: «Governatore» e' sostituita dalla seguente: «Direttorio»;

b) al comma 6, dopo le parole: «SEVIF,» sono inserite le seguenti: «nonche' con le autorita' di risoluzione degli Stati comunitari,»;

c) al comma 7, la parola «extracomunitari» e' sostituita dalla seguente: «terzi». 4. All'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: «extracomunitari» e' sostituita dalla seguente: «terzi». 5. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: «extracomunitario» e' sostituita dalla seguente: «terzo». 6. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: «extracomunitario» e' sostituita dalla seguente: «terzo». 7. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: «extracomunitari» e' sostituita dalla seguente: «terzi». 8. All'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: «extracomunitari» e' sostituita dalla seguente: «terzi». 9. All'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: «extracomunitari» e' sostituita dalla seguente: «terzi». 10. La rubrica del titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituita dalla seguente: «Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa». 11. Dopo l'articolo 69 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sub titolo IV, e' inserito il seguente: «Art. 69-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si intendono per: a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo;

b) «autorita' di risoluzione a livello di gruppo»: l'autorita' di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l'autorita' di vigilanza su base consolidata;

c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso;

non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui capitale non e' rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale e' rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi;

costituiscono depositi i certificati di deposito purche' non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;

d) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis, commi 3 e 4, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti;

e) «depositi protetti»: un deposito ammissibile al rimborso che non supera il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis, comma 5;

f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono disposte: 1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure adottate nel suo ambito;

2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE];

3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2), adottate da autorita' di altri Stati comunitari;

g) «risoluzione»: la procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera uu) del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE];

l) «succursale significativa»: una succursale di una banca in uno Stato comunitario considerata significativa dalla Banca d'Italia.». 12. Al titolo IV, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prima del capo I, sono inseriti i seguenti: «Capo 01-I (Piani di risanamento). Art. 69-ter (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano: a) alle banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie;

b) alle societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle societa' componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;

c) alle societa' incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e h). 2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23. Art. 69-quater (Piani di risanamento). - 1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le societa' italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c). 2. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento le banche appartenenti a un gruppo bancario, salvo che cio' non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d'Italia. Per le banche sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, la richiesta di piani individuali e' effettuata in conformita' dell'articolo 69-septies. 3. Fatto salvo l'articolo 69-decies, il piano di risanamento contiene le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale e particolare della Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione europea. 4. Il piano di risanamento non presuppone ne' contempla l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario. 5. Il piano di risanamento e' approvato dall'organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d'Italia per le valutazioni di cui all'articolo 69-sexies. Il piano e' riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria. Art. 69-quinquies (Piani di risanamento di gruppo). - 1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da attuare per se', per ogni societa' del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le societa' italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c). 2. Non e' tenuta a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo la capogruppo di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, salvo che cio' non sia a essa specificamente richiesto in conformita' dell'articolo 69-septies. 3. Il piano di risanamento di gruppo e' finalizzato a ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne facciano parte. 4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale o particolare della...

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