DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28 - Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. (15G00044)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio nonche' disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera m);

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2015;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al codice penale 1. Dopo l'articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena Capo I Della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto. Della modificazione e applicazione della pena». 2. Prima dell'articolo 132 e' inserito il seguente: «Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto). Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale. L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta', anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute...

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