DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2018, n. 23 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di polizia amministrativa. (18G00047)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante «Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e, in particolare, gli articoli 4 e 8;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 10, 162 e 163 relativamente al trasferimento di funzioni alle Regioni a Statuto speciale in materia di polizia amministrativa;

Visto l'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, recante «Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2001, recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2001, recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2001, recante «Ripartizione e trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie di cui all'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di polizia amministrativa»;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Funzioni trasferite in materia di polizia amministrativa 1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numeri 3), 6), 7), 8) e 9) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le seguenti funzioni e compiti in materia di polizia amministrativa: a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e all'articolo 56 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza);

  1. il ricevimento delle comunicazioni concernenti le agenzie di affari di cui all'articolo 115 del regio decreto n. 773/1931, ad eccezione di quelle relative all'attivita' di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;

  2. il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacita' tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede;

  3. il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori sulla rete stradale di interesse comunale, sovracomunale o provinciale, regionale e nazionale, dandone tempestiva comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza;

  4. il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalla regione e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

  5. il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), e all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96);

  6. il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi). N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n. 29. Si riporta di seguito il testo vigente degli articoli 4 e 8: «Art. 4. - In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto: 1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

    2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unita' culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

    3) caccia e pesca;

    4) usi civici;

    5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

    6) industria e commercio;

    7) artigianato;

    8) mercati e fiere;

    9) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

    10) turismo e industria alberghiera;

    11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

    12) urbanistica;

    13) acque minerali e termali;

    14) istituzioni culturali, ricreative e sportive;

    musei e biblioteche di interesse locale e regionale.». «Art. 8. - La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha...

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