DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 32 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. (17G00046)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015;

Vista la direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonche' la libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014, che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attivita' di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

Visto il decreto 21 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2014, recante modalita' procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attivita' di notifica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015, di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 22 dicembre 2016;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 1. All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti: «h-bis) ruling preventivo transfrontaliero: 1) gli accordi preventivi, diversi da quelli indicati nella lettera h-ter), stipulati ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) gli accordi preventivi connessi all'utilizzo dei beni immateriali stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera;

3) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 luglio del 2000, n. 212, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;

4) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;

5) i pareri resi su istanze di interpello, presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione...

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