DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2016, n. 124 - Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (16G00138)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto l'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, che consente al Governo di adottare, entro ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dello stesso comma 1;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 10;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 5 maggio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero della salute»;

  1. al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «nelle more del riordino delle stesse ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124,»;

  2. al comma 1, dopo le parole: «nonche' dell'ISPRA» sono inserite le seguenti: «e dell'Istituto Superiore di Sanita' (ISS).»;

  3. dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute svolgono le funzioni di cui al comma 1 sulla base di uno specifico protocollo d'intesa, in coordinamento con il "Comitato tecnico di Coordinamento" di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della salute del 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008, nonche' in raccordo con le regioni e province autonome, ai fini del coordinamento tra le rispettive articolazioni organizzative, sulla base dei vigenti accordi in materia per gli ambiti di competenza.». 2. Il protocollo d'intesa di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, e' sottoscritto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri...

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