DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 28 - Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. (16G00036)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), e in particolare l'articolo 15 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 2006/117/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/EURATOM in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/EURATOM in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visti gli articoli 35 e 36 del trattato EURATOM;

Vista la raccomandazione 2000/473/EURATOM sull'applicazione dell'articolo 35 del trattato EURATOM riguardante il controllo del grado di radioattivita' ambientale allo scopo di determinare l'esposizione dell'insieme della popolazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 17 dicembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. In particolare, esso stabilisce i principi e disciplina le modalita' del controllo delle sostanze radioattive mediante parametri indicatori, nonche' i relativi valori di parametro. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 2013/51/Euratom e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 novembre 2013, n. L 296. - Il testo dell'art.15 e dell'Allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita: «Art. 15. (Criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano). - 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri direttivi specifici: a) introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom, di misure di protezione della popolazione piu' rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci;

  1. previsione, nel caso di esenzione dai controlli di alcune tipologie di acque, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/51/Euratom, oltre...

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