DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 27 - Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della commissione. (16G00035)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

Vista la direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato;

Vista la decisione della Commissione 2009/603/CE del 5 agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformita' della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, la Parte IV recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della salute;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «e di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.» sono sostituite dalle seguenti: «e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»;

  1. all'articolo 2, comma 1, lettera m), le parole: «di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,»;

  2. all'articolo 3: 1) il comma 2 e' soppresso;

    2) al comma 3 la lettera c) e' soppressa;

  3. all'articolo 5 dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Fatto salvo il divieto di cui al comma 2, le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto, ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti di cui all'articolo 3, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»;

  4. all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»;

  5. all'articolo 9, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale, i suddetti apparecchi sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono altresi' corredati di istruzioni che indicano come l'utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano altresi' l'utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporato nell'apparecchio.»;

  6. all'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole: «o del decreto 25 luglio 2005, n. 151,» sono sostituite dalle seguenti: «o del decreto 14 marzo 2014, n. 49,»;

  7. all'articolo 13, comma 8, le parole: «e n. 151 del 2005.» sono sostituite dalle seguenti: «e n. 49 del 2014.»;

  8. all'articolo 14, comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza.»;

  9. all'articolo 25, comma 4, le parole: «fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 3,»;

  10. all'articolo 27 il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonche' le relative modalita' di versamento.». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 2006/66/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 settembre 2006, n. L 266. - La direttiva 2008/103/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2008, n. L 327. - La decisione della Commissione 2009/603/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 8 agosto 2009, n. L 206. - La direttiva 2013/56/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 10 dicembre 2013, n. L 329. - Il Capo IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, e' il seguente: «Capo IV AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI Art. 208. (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) Art. 209. (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) Art. 210. (Autorizzazioni in ipotesi particolari) Art. 211. (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione) Art. 212. (Albo nazionale gestori ambientali) Art. 213. (Autorizzazioni integrate ambientali).». - Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2008, n. 283, S.O. - La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. - Il testo dell'art. 1 e dell'Allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176 , cosi recita: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge. 2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli...

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