DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 218 - Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. (18G00004)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE;

Vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE;

Vista la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;

Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;

Vista la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione;

Visto il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

Visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;

Visto il regolamento (UE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita' e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, di attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita';

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 11 e 12;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), ed in particolare l'articolo 1, comma 900;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'articolo 15;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'articolo 31 concernente procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le lettere g-bis) e g-ter) sono sostituite dalle seguenti: « g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato autorizzato all'esercizio dell'attivita';

g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi;

»;

  1. al comma 2: 1) alla lettera e) e' sostituita dalla seguente: « e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato autorizzato;

    »;

    2) alla lettera f), numero 4 le parole « come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 » sono soppresse;

    3) alla lettera h-sexies), le parole « di cui alla lettera f), n. 4) » sono soppresse;

    4) dopo la lettera h-septies) e' inserita la seguente: « h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attivita': 1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

    2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

    3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;

    3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

    3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

    4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: 4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;

    4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

    4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

    5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;

    6) rimessa di denaro;

    7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;

    8) servizi di informazione sui conti;

    »;

    5) la lettera h-octies) e' abrogata;

    6) dopo la lettera h-novies), e' inserita la seguente: « i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento comunitari che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater;

    »;

  2. dopo il comma 3-ter, e' inserito il seguente: « 3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. ». 2. Dopo l'articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente: «Art. 114-bis.1 (Distribuzione della moneta elettronica). - 1. Le banche e gli istituti di moneta elettronica possono avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica. 2. Le banche aventi sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia, a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4. ». 3. All'articolo 114-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole « e le relative succursali nonche' le succursali in Italia degli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato comunitario o terzo. » sono sostituite con le seguenti: « ;

    sono altresi' iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia. »;

  3. dopo il comma 1, e' inserito il seguente: « 1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonche', in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata. »;

  4. al comma 2, le parole: «;

    per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica possono avvalersi di persone fisiche o giuridiche che agiscano in loro nome » sono soppresse. 4. All'articolo 114-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), dopo le parole « della Repubblica » sono inserite le seguenti: « ove e' svolta almeno una parte dell'attivita' soggetta ad autorizzazione»;

  5. dopo il comma 1, e' inserito il seguente: « 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli istituti di moneta elettronica che intendono prestare il servizio di disposizione di ordini di...

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