DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

Visto l'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 183 del 2014 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

Visto l'articolo 1, comma 4, lettera g), della citata legge n. 183 del 2014 recante il criterio di delega relativo alla razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;

Visto l'articolo 1, comma 4, lettere z) e aa) della citata legge n. 183 del 2014 recanti i criteri di delega relativi alla valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate e all'integrazione del sistema informativo con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilita' e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;

Visto l'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 183 del 2014 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per introdurre disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonche' in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

Visto l'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 183 del 2014 che stabilisce i principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 5, tra i quali la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonche' la valorizzazione degli istituti di tipo premiale e la previsione di modalita' semplificate per garantire data certa nonche' l'autenticita' della manifestazione di volonta' del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;

Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, lettera f) recante il criterio di delega relativo alla revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignita' e della riservatezza del lavoratore;

Visto l'articolo 1, comma 9, lettere e) ed l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recanti i criteri di delega relativi all'eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilita' di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute e alla semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parita' e pari opportunita' nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per le parti di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Collocamento mirato 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilita' sulla base dei seguenti principi: a) promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonche' con l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro, per l'accompagnamento e il supporto della persona con disabilita' presa in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;

b) promozione di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con disabilita' e i loro familiari, nonche' con le altre organizzazioni del terzo settore rilevanti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilita';

c) individuazione, nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilita', di modalita' di valutazione bio-psico-sociale della disabilita', definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo in ottica bio-psico-sociale;

d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilita', anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro e' tenuto ad adottare;

e) promozione dell'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilita' e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilita', in raccordo con l'INAIL per le persone con disabilita' da lavoro;

f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilita'. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: Il testo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290. Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Per il testo della citata legge n. 183 del 2014, si vedano le note al titolo. Si riporta l'articolo 1 della citata legge 10 dicembre 2014, n. 183: "Art. 1. - 1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di...

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